Istituto opere religiose, primo incidente diplomatico di Francesco

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione con la
sentenza 30639/2012 ha stabilito che è diffamatorio rivelare la presunta omosessualità di una
persona identificabile senza il consenso di quest'ultima: questa sentenza è coerente con un percorso
- nell'ambito della privacy - fatto di norme e codici deontologici iniziato nel 1996.
Questi i fatti: un giornale locale aveva riportato la notizia della separazione di due coniugi
adducendo come causa una presunta relazione omosessuale extraconiugale del marito. Il giornale
non aveva riportato i nomi dei coniugi ma erano presenti altri dati che aiutavano ad identificare
facilmente i protagonisti della storia come le iniziali, le professioni ed il paese in cui era avvenuto il
fatto.
La persona interessata si era sentita diffamata dall'articolo ed aveva denunciato il giornale: la
controversia è arrivata in Cassazione che ha dato ragione al querelante.
Bisogna specificare che - dalla legge 675/96
(detta legge sulla privacy) in poi (d.lgs. 196/2003 e d.lgs. 69/2012) - la vita
sessuale (omosessualità ma non solo) rientra tra i dati sensibili dell'individuo (art. 22 legge 675/1996) e queste informazioni non possono essere trattate senza il consenso scritto dell'interessato.
Ovviamente al tempo si è posto il dubbio se i cosiddetti "dati sensibili" (vita sessuale, stato di
salute, convinzioni politiche, origini etniche) potessero essere oggetto delle inchieste dei
giornalisti: in sostanza i giornalisti avevano il diritto di rivelare dati sensibili come la vita sessuale
dell'individuo o bisognava proteggere la privacy dell'interessato? La legge 675/1996 ha richiesto
(art. 25) al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di dotarsi di un proprio codice deontologico che è stato presentato al Garante della Privacy nel 1998 (Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).
Il codice deontologico è molto breve ed è composto solo da tredici articoli.
Uno di questi (art. 11) è attinente al caso specifico. Infatti prevede che «Il giornalista si astiene dalla
descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile»:
nel caso specifico invece la persona era identificabile facilmente come ha stabilito la Cassazione.
Inoltre - sempre all'articolo 11 del Codice deontologico - si prescrive che «la pubblicazione è
ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica».
La Cassazione ha stabilito invece che la relazione del querelante «è una situazione di fatto
riconducibile alle scelte di vita privata» della parte lesa, quindi «non ha alcun rilievo sociale
(almeno nella attribuzione del fatto a una persona ben individuata o facilmente individuabile) con la
conseguenza che l'articolo in questione potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona
offesa e - attraverso tale violazione - la reputazione della stessa».
Tutto ciò significa che un "comune mortale" (ossia che non riveste una posizione pubblica) ha
il diritto a vedere tutelati i propri "dati sensibili" (come la vita sessuale) perché non esiste un
prevalente "diritto di cronaca" da parte del giornalista: tra i dati sensibili le citate leggi includono la
vita sessuale in tutte le sue forme.
Perciò la Cassazione - nella sua sentenza - non ha giudicato se l'omosessualità fosse un elemento
diffamatorio tale da ledere l'onore di una persona ma ha solamente valutato se il querelante fosse
identificabile e se esistesse un diritto di cronaca: nello specifico il querelante era identificabile,
non esisteva nessun diritto di cronaca che giustificasse questa identificabilità (il querelante non era
una persona pubblica) ed erano stati rivelati dei dati sensibili come la vita sessuale. Anche se la
relazione extraconiugale invece di essere di natura omosessuale fosse stata di natura eterosessuale, ci
sarebbe stato ugualmente il reato di diffamazione.
Ovviamente questo vale solo per persone che non hanno una rilevanza sociale o pubblica. Se si
scoprisse - ad esempio - che un noto politico contrario da sempre ai diritti delle coppie omosessuali
ha egli stesso una relazione omosessuale allora questo fatto assumerebbe rilievo sociale e quindi ci
sarebbe "diritto di cronaca" e si potrebbe riportare il fatto con tanto di nomi e cognomi.
Cagliostro
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in realtà ha ragione, la privacy dovrebbe essere tutelata per chiunque, anche per un personaggio pubblico;
ma oggettivamente lo vedo un compito arduo, e (in genere) chi sceglie una carriera pubblica (che sia un politico, un calciatore, una star, ecc... ) lo mette in conto che la sua vita privata sarà molto limitata.
Saluti.
le convinzioni religiose sono già dei dati sensibili. Non credo che la Cassazione possa intervenire per quanto riguarda l'insegnamento dell'ora di religione. Innanzitutto la Cassazione (come qualsiasi altro tribunale) interviene solo in presenza di un processo e non può sindacare la bontà o meno di una legge.
Non credo che dichiarare l'avvalersi o meno della IRC costituisca un motivo di privacy: il problema ci sarebbe nel caso in cui ci fosse un vero e proprio schedario delle persone che si avvalgono o meno della IRC e questo schedario fosse accessibile a terzi.
@Metralo,
pienamente d'accordo con lei. Ovviamente chi sceglie una carriera pubblica ha una privacy più limitata rispetto ad altri. Se per certe categorie di persone è giusto che ci sia una privacy più limitata (è interesse di tutti ad esempio conoscere le condizioni di salute di capi di governo o leader politici), anche per altre categorie di persone (calciatori, cantanti, uomini di spettacolo, etc.) sebbene non ci siano ragioni oggettive che giustifichino una minore privacy, realisticamente godono di una riservatezza minore: sono i prezzi della celebrità.