Istituto opere religiose, primo incidente diplomatico di Francesco

Corsia preferenziale per l'accesso alla cattedra su segnalazione dell'ordinario diocesano (aggirando le graduatorie provinciali stilate dall'Ufficio scolastico provinciale); assunzione attraverso un concorso riservato (dribblando la valutazione di titoli e punteggi attribuiti dal servizio prestato), garanzia di passaggio ad altra cattedra in caso di perdita dei requisiti indicati dall'ordinario di cui sopra; scatti di anzianità e stipendiali biennali assicurati.
Sono i ben noti privilegi degli insegnanti di religione nella scuola pubblica. A cui, da oggi, si aggiunge la possibilità di accedere alla funzione di dirigente scolastico. Anche se sacerdoti.
Il Tar della Liguria - che ha accolto il ricorso del prof. Giovanni Petraglia, escluso dal concorso a preside - stabilisce infatti (sentenza del 4 luglio scorso) che la laurea in Scienze teologiche è equiparabile a quelle previste per partecipare ai concorsi pubblici. Fino alla sentenza, il ministero dell'Istruzione considerava la laurea della facoltà vaticana di Teologia come una delle tante rilasciate all'estero; i legali di Petraglia si sono per l'appunto appellati alla legge 148 del 2002, che prevede il riconoscimento delle lauree straniere da parte del Consiglio dei ministri.
Il presidente del Tar, nell'ordinare l'esecuzione della sentenza, a suo modo storica - e condannando il Miur al pagamento delle spese legali (1500 Euro) - ha nei fatti dato il via libera ad altri cinquanta insegnanti nelle stesse condizioni del Petraglia. Cavilli giuridici a parte: adesso docenti (o addirittura preti) espressamente formati per somministrare agli studenti lezioni ispirate alla confessione di una chiesa allo scopo di esercitare proselitismo, potranno rappresentare e dirigere scuole pubbliche. Altro che crocifisso in aula...
Claudio Tanari
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